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Trasporto merci in conto proprio

Referente
Geom. Carlo Benelli
Tel. 0371/442318
carlo.benelli@provincia.lodi.it 

Damiano Seminara
tel. 0371/442684
damiano.seminara@provincia.lodi.it 

Orario ricevimento pubblico
il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 15,30
Previo appuntamento telefonico

Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha trasferito alle Province il compito di provvedere al rilascio di licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a 6 tonn.) ed i preposti alla guida risultino: o il titolare della licenza, o lavoratori dipendenti; il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale; le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
  • L’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto proprio è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione Provinciale, competente per territorio, cui va indirizzata la domanda di rilascio.
  • Se l’attività di autotrasporto di cose in conto proprio è effettuata con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non occorre la licenza.
    Per autoveicoli di portata utile superiore alle 3 tonnellate il rilascio della licenza è subordinato al parere dell’apposita Commissione consultiva per l’autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia, ed alla presentazione di idonea documentazione. Quest’ultima deve dimostrare che le esigenze del richiedente, e l’attività svolta, giustifichino l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
  • La licenza indica anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto (scarica i file con i codici Istat: Elenco Attività (ALL 1)Elenco Cose (ALL. 2).
    L’elencazione è tassativa e il trasporto di cose non comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.
  • Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.
  • La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.
  • Per l’immatricolazione del veicolo, la licenza dovrà essere presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile.
  • La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.

Con riferimento ai versamenti da allegare alla pratica, sia per quanto concerne il bollo che gli oneri di istruttoria, si chiede di seguire le istruzioni indicate nei modelli.

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